Per il Superbonus 110% il visto di conformità è necessario anche in caso di utilizzo diretto della detrazione
A seguito delle novità introdotte dal D.L. n.157/2021 (c.d. D.L. “Anti-frodi”) in tema di “cessione o sconto dei bonus edilizi” l’Agenzia delle Entrate ha emanato il Provvedimento n. 312528/2021 con il quale recepisce le nuove disposizioni.
In particolare, è previsto che:
- sia esteso a tutti i c.d. “bonus edilizi” (e quindi non più soltanto al superbonus 110%), l’obbligo di apposizione del visto di conformità relativamente alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che diano diritto al benefico fiscale, in caso di opzione per la cessione o per lo sconto in fattura dello stesso (ex art.1, c.1, lett. b), del D.L. n. 157/2021);
- con riferimento agli interventi ammessi al Superbonus 110%, il visto di conformità divenga necessario, non soltanto per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, ma anche in caso di utilizzo diretto della detrazione in dichiarazione dei redditi; tale obbligo rimane escluso solo nel caso in cui la dichiarazione dei redditi sia presentata direttamente dal contribuente all’Agenzia delle Entrate oppure tramite sostituto d’imposta che presti assistenza fiscale;
- in caso di opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, sia necessaria l’asseverazione della congruità dei prezzi da parte del tecnico abilitato anche ai bonus edilizi diversi dal 110%.